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CONTRAFFAZIONE, PER PRODOTTI DIFFUSI NON BASTA LA SOMIGLIANZA

Contraffazione Prodotti

CONTRAFFAZIONE, PER PRODOTTI DIFFUSI NON BASTA LA SOMIGLIANZA

(AICIS) – Per provare la contraffazione di un modello già registrato, “occorre compararlo con le anteriorità, valutando l’impressione d’insieme che la sua forma genera nell’osservatore, concentrando l’attenzione sull’aspetto complessivo del prodotto, anziché sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante”. Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23975 del 29 ottobre 2020 investita su una questione attinente il codice della proprietà industriale. Il medesimo il principio era stato già affermato nelle sentenze n. 762/18 e n. 31940/19.

Il caso era nato dall’azione giudiziaria promossa da una ditta nei confronti di un’altra azienda accusata di contraffazione di un proprio prodotto commerciale. Ottenuta ragione in primo grado, la decisione era stata ribaltata poi in appello perché, secondo il giudice, il prodotto non generava nel cosiddetto “utilizzatore informato” la possibilità di confusione. Una valutazione condivisa anche dalla Suprema Corte.

In punto di diritto: – Gli articoli 33 e 41 del codice della proprietà industriale impongono che il modello sia nuovo ed abbia carattere individuale, suscitando nell’ “utilizzatore informato” un’impressione diversa da quella che potrebbe evocargli un precedente modello, anche considerando il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato. In relazione a quest’ultimo fine è necessario considerare la varietà (detta “affollamento”) dei prodotti esistenti nello specifico settore. Secondo la Cassazione, il giudizio sull’originalità del modello non è assoluto ma relativo in quanto poiché variabile in dipendenza del grado di “affollamento” del settore merceologico esaminato: meno sono i prodotti del genere considerato sul mercato e maggiori sono le modificazioni al modello necessarie ad individualizzarlo.

La giurisprudenza europea: – Il Tribunale Europeo, nel procedimento n. 83/11 del 13 novembre 2012, aveva ritenuto che un affollamento derivante dall’esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente al fine di valutare il carattere individuale, perché può rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli.

Il principio: – In sostanza, quando sono numerosissimi prodotti tutti simili tra loro, anche leggere modifiche possono essere sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti.

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