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AUTO IN PRESTITO, DELL’UTILIZZO IMPROPRIO RISPONDE IL PROPRIETARIO

Utilizzo Auto in Prestito

AUTO IN PRESTITO, DELL’UTILIZZO IMPROPRIO RISPONDE IL PROPRIETARIO

(AICIS) Dai in prestito la tua auto? Allora verifica bene a chi la fai guidare e soprattutto che uso ne potrà fare. Parola della Cassazione che, con la sentenza n. 30936 del 6 novembre 2020, ha confermato il sequestro di un veicolo dato in prestito a un “conoscente” il quale, poi, ne aveva fatto un uso illecito. 

Oggetto della pronuncia il sequestro di un autocarro operato dai Carabinieri di Potenza a carico del legale rappresentante di una azienda di trasporti. A sentire lui, lo aveva prestato a uno “stimato imprenditore” a “uomo per bene” che glielo aveva chiesto per trasportare della legna presso la sua abitazione, mentre poi “tradendo la sua fiducia”, ne aveva fatto un uso illegale, procedendo a una attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Tentato il dissequestro, il GIP del Tribunale di Potenza non aveva accolto il suo ricorso poiché, secondo il giudice, “non aveva provato la propria buona fede circa l’uso del veicolo da parte di terzi, né che questo non potesse essere addebitato ad una sua negligenza“. Dello stesso parere la III Sezione penale, della Cassazione secondo la quale “il proprietario di un bene in sequestro che ne rivendichi la restituzione non può limitarsi a spendere il proprio titolo e l’estraneità formale all’indagine, ma ha l’onere di provare la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente“.

Un onere che, secondo la Corte, il ricorrente non aveva assolto dal momento che in istruttoria aveva riferito d’aver prestato il mezzo di trasporto in questione a una persona che – sebbene identificata – era da lui conosciuta solo come “imprenditore stimato” e soltanto per sentito dire, il che la qualifica più esattamente come persona pressoché sconosciuta.

Il principio di diritto 

Il principio che la Cassazione ha voluto ribadire nella sentenza n. 30936/2020 si sostanzia nell’affermazione che “il proprietario che cede a terzi la disponibilità di un bene in sé pericoloso, possibile fonte di danno e di responsabilità, anche penale, deve previamente accertarsi dell’idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene stesso è consegnato, delle finalità sottese alla consegna, svolgendo quindi una verifica – la cui prova non potrà esser rimessa alle sue sole parole – che attesti l’adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso, l’unico in forza del quale lo stesso soggetto potrà non esser chiamato a rispondere dell’eventuale illecito poi commesso dal terzo con il bene medesimo“.

In caso di sinistro

La giurisprudenza civile, del resto ha mantenuto lo stesso rigore anche trattando delle questioni risarcitorie e assicurative in caso di incidente stradale. Secondo VI Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 1820 del 29 gennaio 2016) “La circolazione prohibente domino è idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo a terze persone, ma il proprietario deve fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 3, dimostrando che il veicolo ha circolato senza il suo consenso (invito domino) e contro la sua volontà (prohibente domino). La volontà contraria deve essere dimostrata con la prova del comportamento ostativo che abbia i caratteri della concretezza e della idoneità ad impedire la circolazione del veicolo stesso, come ad esempio la chiusura a chiave del mezzo e la custodia delle chiavi o l’inserimento dell’antifurto.

In caso di furto

La Corte si è espressa più volte anche sulla circolazione del veicolo oggetto di furto (da ultimo nella sentenza 22449/2017), confermando il consolidato orientamento secondo cui “il proprietario è responsabile per i danni causati dalla circolazione del mezzo se risulta che non ha adottato le misure e le cautele idonee a impedire od ostacolare l’azione di impossessamento e di utilizzo del veicolo da parte di terzi, familiari, dipendenti o malfattori (così, tra le tante, la sentenza 11471/2004, in un caso di veicolo lasciato in area privata, aperta e incustodita, con le chiavi sotto il tappetino).

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