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FRODE ASSICURATIVA: FA PROVA NEL PROCESSO QUANTO RIFERITO ALL’INVESTIGATORE PRIVATO PRIMA DI ASSUMERE LA VESTE DI INDAGATO

Frode Assicurativa

FRODE ASSICURATIVA: FA PROVA NEL PROCESSO QUANTO RIFERITO ALL’INVESTIGATORE PRIVATO PRIMA DI ASSUMERE LA VESTE DI INDAGATO

(AICIS) In materia di reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642 del codice penale, le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo.

L’art. 642 c.p. punisce il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona e stabilisce che “Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte”.

Le disposizioni dell’articolo in questione si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Dello stesso avviso si era mostrato, l’anno scorso, il Tribunale di Udine (sentenza 11 novembre 2019) secondo il quale “Le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività difensiva e non trovando, pertanto, in relazione ad esse applicazione la disciplina prevista dall’art. 391 bis c.p.p.”.

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