Importante: Tramite Noi, tutte le indagini sono legali.
(siamo autorizzati per legge a svolgere indagini secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
La Violazione dell’obbligo di Fedeltà del Lavoratore - Agenzia delle Alpi
Violazione dell’Obbligo di Fedeltà del Lavoratore
Condotte infedeli del lavoratore? Quando è possibile incaricare un'agenzia investigativa per accertare violazioni dell’obbligo di fedeltà.

Obbligo di fedeltà e Rapporto di lavoro subordinato
All'interno del Codice Civile l'obbligo di fedeltà è sancito all'interno dell'articolo 2105 "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"
In tale contesto, l'obbligo di fedeltà si estende al più ampio concetto di correttezza e buona fede che deve intercorrere tra lavoratore e datore di lavoro nell'esecuzione del contratto di lavoro. Pertanto, il lavoratore dipendente ha l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento lesivo degli interessi del datore di lavoro. Come ormai stabilito dalla giurisprudenza, rientrano tra tali violazioni anche la simulazione dello stato di malattia e lo svolgimento di attività incompatibili con lo stato psicologico dichiarato. In tal senso, l'interesse da tutelare non è da intendersi come mero bene materiale, ma come necessità di garantire l'efficacia organizzativa. Pertanto, in tali casi, è legittimo rivolgersi a istituti investigativi. Infatti le Agenzie Investigative in Italia sono autorizzate a svolgere indagini ai sensi dell'articolo 134 e seguenti T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) il che permette di acquisire dati e prove producili avanti il giudice competente. Per approfondire questo argomento consigliamo la lettura degli articoli da noi scritti: "Come diventare investigatore Privato" e "il Ruolo dell'Agenzia Investigativa in Italia".
Obbligo di fedeltà: il parere della Corte di Cassazione
La Suprema Corte si è espressa più volte in favore dell'utilizzo di Agenzie Investigative. Infatti gli articoli 2 e 3 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) non impediscono al datore di lavoro di incaricare soggetti terzi (appunto le agenzie investigative) al fine di tutelare il patrimonio aziendale. Tale principio è chiarito all'interno della sentenza Cass. Civile, sez. Lav., sent. 4 settembre 2018, n. 21621. Un' ulteriore sentenza ha definito i confini di legittimità dell'utilizzo di istituti investigativi stabilendo che, in caso di sospetti specifici di condotte illecite, il datore di lavoro può rivolgersi ad un'agenzia investigativa, infatti il principio di proporzionalità tutela da un lato il patrimonio aziendale e dall'altro la legittimità del mezzo investigativo. (Cass. civ. , sez. Lav., ord. 24 ottobre 2024, n. 27610).
Obbligo di Fedeltà: il ruolo dell'Agenzia Investigativa
Il datore di lavoro, al fine di tutelare un'interesse legittimo in sede di giudizio, può avvalersi dell'utilizzo di un'agenzia investigativa. Tale attività di indagine permette di acquisire dati e prove valide avanti al Giudice competente. Infatti al termine dell'attività investigativa viene rilasciato un Rapporto Investigativo contenente le risultanze emerse, anche fotografiche e video, oltre elenco dei dipendenti che hanno svolto l'attività investigativa al fine di poter procedere alla c.d. chiamata a testi avanti al Giudice competente.
Nel contesto delle Investigazioni Aziendali , Agenzia Investigativa delle Alpi, dal 1992 è specializzata nella risoluzione delle problematiche Aziendali e Manageriali, quali ad esempio Indagini per Falsa Malattia Dipendenti, Indagini per Falso Infortunio, Indagini Concorrenza Sleale, Indagini violazione permessi retribuiti ex Legge 104/92, Indagini Violazioni Marchi e Brevetti, ecc.
Tenendo sempre in considerazione l’obbiettivo che il cliente vuole ottenere, per esempio accertare eventuali comportamenti fraudolenti posti in essere da un dipendente, l'attività investigativa viene strutturata mediante:
- Verifica degli spostamenti in orari concordati, tramite attività di monitoraggio visivo statico (c.d. appostamento) e dinamico (c.d. pedinamento);
- Utilizzo di Sistemi Satellitari Gps, così come previsto e autorizzato dai Decreti del Ministero dell'Interno n. 269 del 1 dicembre 2010, art. 5.
- Al termine delle indagini viene fornito un Rapporto scritto producibile in giudizio corredato di prove fotografiche e filmati;
- Documentazione tramite filmati e/o foto testimonianti l’eventuale relazione extraconiugale;
- Elenco dei dipendenti che hanno effettuato l’indagine per una eventuale chiamata in qualità di testimoni in giudizio presso il tribunale competente.
Affidarsi ad un’Agenzia Investigativa vuol dire essere in grado di dimostrare la presenza di comportamenti lesivi dell'obbligo di fedeltà posti in essere dal dipendente.
