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Gli accordi pre-divorzio: il parere della Corte di Cassazione

Gli Accordi pre-divorzio

Gli accordi economici firmati dai coniugi durante il matrimonio,  in vista di un futuro divorzio, sono validi.

Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità dei patti prematrimoniali, anche se stipulati durante il matrimonio. In precedenza, la giurisprudenza considerava nulli gli accordi conclusi in vista di un eventuale divorzio. Tale nullità era giustificata dalla cosiddetta “illiceità della causa”, poiché si riteneva che la validità di simili patti potesse costituire un incentivo alla dissoluzione del vincolo coniugale. In questa prospettiva, qualsiasi accordo che subordinasse i propri effetti alla cessazione del matrimonio veniva considerato in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento.

La visione odierna della Corte di Cassazione

La nuova posizione della Corte di Cassazione adotta un approccio più realistico, riconoscendo i coniugi come soggetti autonomi e capaci di regolare in modo consapevole i propri interessi economici, anche in previsione di una possibile dissoluzione del vincolo matrimoniale. La legittimazione di tali accordi si fonda sulla qualificazione fornita dalla Corte stessa, che li definisce come “contratti atipici con condizione sospensiva”.


Ai sensi dell’articolo 1322 del Codice Civile, infatti, i privati hanno la libertà di stipulare contratti non riconducibili a schemi tipici previsti dalla legge, purché diretti a soddisfare interessi meritevoli di tutela. In questa prospettiva, la Suprema Corte ha individuato proprio nell’equa regolamentazione dei rapporti patrimoniali – finalizzata a prevenire future controversie – un interesse giuridicamente rilevante e quindi degno di protezione.


L’efficacia di tali accordi, tuttavia, rimane sospesa: la condizione sospensiva, infatti, congela gli effetti del contratto fino al verificarsi di un evento futuro e incerto.


Un ulteriore chiarimento offerto dalla Corte riguarda la natura del divorzio, che viene qualificato come “evento” e non come “causa”. In altre parole, il fallimento del matrimonio non costituisce la ragione genetica dell’accordo, ma soltanto il fatto condizionante. I coniugi, dunque, non stipulano il patto con l’obiettivo di divorziare, bensì per ragioni lecite, come ad esempio riequilibrare gli investimenti effettuati da ciascuno.


Sebbene non si tratti di veri e propri “patti prematrimoniali” in senso stretto (ossia stipulati prima delle nozze), questa impostazione consente ai coniugi di disciplinare autonomamente – con pieno valore vincolante – la futura divisione del patrimonio in caso di rottura del matrimonio.

accordi pre-divorzio

La Sentenza della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 20415, la Corte di Cassazione ha ritenuto lecito l’accordo con cui il marito si impegnava, in caso di separazione, a restituire alla moglie le somme da lei sostenute per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà esclusiva del marito. Si tratta dell’episodio più recente nell’ambito della giurisprudenza riguardante i patti stipulati durante il matrimonio in previsione di una possibile separazione o divorzio.


Come già precedentemente accennato, la Corte ha qualificato l’accordo come un contratto atipico, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., la cui efficacia è sospensivamente condizionata all’evento della separazione coniugale. In altri termini, la separazione non viene considerata dalla Cassazione la “causa” dell’accordo, bensì l’evento dal quale dipende l’efficacia delle pattuizioni concordate dai coniugi — nel caso concreto, l’obbligo del marito di restituire il denaro investito dalla moglie.

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