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RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO: ACCERTAMENTO LIBERAMENTE VALUTATO DAL GIUDICE
Riconoscimento Fotografico
RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO: ACCERTAMENTO LIBERAMENTE VALUTATO DAL GIUDICE

(AICIS) Le formalità del riconoscimento fotografico, nell’indagine di polizia giudiziaria, non limitano il valore della relativa prova. A questo proposito il Tribunale Frosinone, con una sentenza del 14 luglio 2020 ha stabilito che: “In tema di valutazione della prova penale, l’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa”.
L’individuazione, personale o fotografica di un soggetto, ha fatto eco la Cassazione penale con la sentenza 10 luglio 2020, n. 23090, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cpp per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice”.
