SENTENZE DIRITTO DI FAMIGLIA

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INDAGINI DIRITTO DI FAMIGLIA: LE SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE

Ai sensi dell' art. 143 del Codice Civile: "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia."


Secondo l' art. 151 Codice Civile il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”


La Costituzione, all'articolo 29, afferma che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il Matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.


Di seguito vengono indicate alcune importanti Sentenze emanate dalla Corte di Cassazione in relazione alle Indagini nell'ambito del Diritto di Famiglia.

Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n 11516 del 23 maggio 2014
In sede di separazione personale giudiziale, il marito richiede che la separazione avvenga a carico della moglie, a sostenere la sua tesi vi erano numerose prove del avvenuto adulterio che la moglie aveva consumato già mesi prima della separazione.

La Corte di Appello, accetta questa tesi, e revoca l’assegno di mantenimento alla moglie. Le prove che il marito aveva portato in giudizio, sono da ritenersi determinanti per la responsabilità adulterina della moglie.
Infatti le prove hanno consentito che, in ambito giudiziale, sia stato possibile ricostruire effettivamente la violazione del dovere di fedeltà del coniuge. In seguito a questa conclusione la moglie, presentò ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando in particolare la non utilizzabilità delle prove investigative. La Cassazione, rigetta questo ricorso affermando cosi la piena liceità dell’utilizzo delle relazioni investigative.

Ordinanza n. 4038 del 14 Febbraio 2024

La Corte di Cassazione civile con l'ordinanza n. 4038 depositata il 14 Febbraio 2024 ha ribadito che la relazione investigativa redatta da un Investigatore Privato può essere utilizzata come prova atipica e che la stessa, valutata insieme ad altri elementi di prova, come materiale fotografico e video, è utilizzabile a fini decisori così come previsto anche dall' art. 2712 Codice Civile

Il caso di specie fa riferimento ad una donna che, tradito il marito, ha tentato di non far ammettere in giudizio le prove acquisite dall'Investigatore Privato. Pertanto le Prove fotografiche acquisite da un investigatore privato sono prove valide per dimostrare l'infedeltà e richiedere l'addebito nella separazione.



Corte di Cassazione, sentenza n 19042 del 12 dicembre 2003 
Con questa sentenza la Corte ha voluto stabilire la diminuzione dell’assegno di mantenimento per l’ex moglie che conduceva delle attività lavorative in “nero”. Infatti il lavoro del coniuge, anche se in nero, costituisce un elemento di capacità lavorativa o di guadagno.
Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento che un professore, effettuava a carico dell’ex moglie che in realtà era impiegata in un negozio di abbigliamento, non con un regolare contratto. In questo caso è possibile rivolgersi ad un agenzia investigativa, per accertare la reale situazione, e in caso positivo avere prove da far valere in giudizio.

I genitori di un minore, possono legittimamente richiedere ad un Agenzia Investigativa di effettuare dei controlli sulle attività che il figlio svolge, ciò per accertare le attività che il figlio svolge nel periodo di tempo in cui non è sottoposto al controllo genitoriale. Non è raro, che un genitore che abbia il presentimento che il figlio conduca una vita non adatta e che cosi facendo possa influenzare tutto il suo avvenire, si rivolga ad un agenzia investigativa. Qui si introduce il concetto di patria potestà, inizialmente visto come il potere/dovere del padre di impartire l’educazione ai figli, questo concetto dal 1975 equipara la figura del padre e della madre, di qui si inizia a palare di potestà genitoriale. Per questo riguarda questo ramo delicatissimo delle investigazioni, potersi avvalere di questo strumento può essere particolarmente utile nell’ambito del:

  • Controllo dei minori attraverso specifiche indagini volte ad accertare: cattive frequentazioni, utilizzo di alcolici , sostanze stupefacenti ecc
  • Verifica e accertamento idoneità dei luoghi, per avere Affidamento dei minori (legge 54/06)
  • Tutela dei minori: indagini anti pedofilia, molestie e/o maltrattamenti
  • Per la possibilità di rivedere l’affidamento dei figli (casi in cui sia stata emanata una sentenza) in caso di mancato adempimento dei doveri, in ragione delle frequentazioni del genitore, alla crescita per il minore in un posto non adeguato ecc.
  • Nel caso in cui la possibilità che la domanda di intraprendere un percorso investigativo sia presentata dal genitore che non abbia una sentenza di separazione/divorzio e voglia così produrre delle prove che avranno rilevanza giuridica e notevole peso nell'ambito dell'affidamento


1.ARTICOLO 709 TER CODICE DI PROCEDURA CIVILE:


(..) a seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

  1. ammonire il genitore inadempiente
  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore
  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro
  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.


Tutto ciò che viene raccolto nell’ ambito di queste indagini ha piena rilevanza giuridica e rappresenta una possibilità per cambiare la vita del minore. Pare chiaro il fine superiore di questo tipo di attività investigativa, ovvero la tutela del minore.


Corte di Cassazione, penale sez. III, del 12 Novembre 2003 n 43135:

La Corte con questa sentenza ha affermato che la pedofilia, come modifica dell’oggetto sessuale in direzione dei minori pur presentando ordinariamente carattere di abitualità, ai fini penali non esclude né attenua la capacità di intendere e volere e, di conseguenza, la penale responsabilità per abusi sessuali contro i minori. Questo è ciò che la corte ha affermato in seguito alla domanda dell’imputato, di utilizzare come attenuante la sua ridotta capacità psichica. Avvalersi in questo caso dell’aiuto di un agenzia investigativa, non vuol dire semplicemente accertare un possibile ‘stato di fatto’, che può concernere nella violenza di qualsiasi tipo nei confronti del minore, ma può risultare una vera e propria fonte di salvezza per lo stesso minore. Infatti il soggetto che ‘offende’ in qualsiasi maniera il minore può presentarsi come un perfetto estraneo ma, nulla vieta che questo soggetto possa essere un membro molto vicino al bambino, addirittura un famigliare. Il compito di una agenzia investigativa è quello di fornire prove documentali che avranno piena rilevanza giuridica.


Come riportato anche dal quotidiano La Repubblica "In Italia sono 77.493 i minori in carico ai servizi sociali per maltrattamento. E il 91,4% degli abusi avviene all’interno della famiglia." (Clicca qui per leggere l'articolo completo pubblicato su La Repubblica il 4 Dicembre 2022)


INDAGINI ANTI-STALKING

Lo stalking è un termine utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che affliggono un'altra persona, perseguitandola, generandole stati di ansia e paura, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.

Secondo i dati ISTAT, il 16,1 % delle donne ha subito stalking (Dati aggiornati al 2014) 


Articolo 612 codice penale:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.


Corte di Cassazione sentenza del 30 agosto 2016, n. 35778:

La sussistenza del reato di stalking, trova le sua fondamenta nella condotta del soggetto agente che abbia integrato nella vittima uno stato d’ansia e di timore per la propria incolumità.

La sentenza afferma che “ lo stalking, è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità”


La Corte di Cassazione , sentenza n. 21407 del 23 maggio 2016:

Per integrare la fattispecie di stalking sono sufficienti più condotte di molestie rappresentati da singoli messaggi pubblicati sul social network, in particolare Facebook. I social network in tal modo si sostanziano in un ottica di attuazione dei reati. Concretamente un agenzia investigativa è in grado di accertare tutti i comportamenti che rientrano nella fattispecie di stalking, producendo piene prove che avranno piena e fondata rilevanza giuridica e processuale.


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